Regolamento Associativo A.N.A.C.R.HA.I. – Approvato MIPAAF in data 29/07/2022
Regolamento Associativo dell’Associazione Nazionale Allevatori cavalli di razza Haflinger in Italia
Redatto ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.lgs n°52/2018 e dell’art. 9 dello Statuto Associativo con parere favorevole del Mipaaft
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento, sottoposto al parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), è redatto ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia” (in breve “ANACRHAI”).
Gli scopi, l’oggetto e le attività svolte da ANACRHAI sono quelle previste dallo Statuto Associativo; il Regolamento Associativo integra lo Statuto da cui discende la natura del legame associativo.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Il Presente Regolamento Associativo, disciplina l’applicazione delle indicazioni statutarie ed in particolare stabilisce:
- a) i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell’Associazione;
- b) i diritti e gli obblighi degli Associati, e degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, iscritti al L.G.;
- c) la tutela delle minoranze;
- d) il sistema e le modalità di votazione nei Comitati di Razza;
- e) il sistema e le modalità di votazione per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi;
- f) l’attribuzione dei voti in Assemblea Generale;
- g) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra i Soci e l’Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;
- h) la nomina dei componenti dell’Odv o incarico di revisione legale;
- i) i requisititi per la carica del Direttore;
- j) il codice etico;
Art. 3 – Assetto Tecnico e Amministrativo
Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del disposto statutario e dei Disciplinari del Libro Genealogico, definisce l’assetto tecnico, organizzativo e di gestione amministrativa in funzione in particolare delle necessità legate ai programmi genetici o altri progetti di particolare interesse. L’adeguatezza dell’assetto amministrativo è oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Organo di Controllo che può segnalare eventuali esigenze di variazione al Presidente ed al Direttore, i quali sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo che delibererà in merito, e/o se del caso, informerà l’Assemblea dei Soci.
Art. 4 – Diritti e Doveri dei Soci
Fatto salvo quanto contenuto nello Statuto associativo, inclusi i requisiti e le modalità di ammissione e recesso dall’Associazione, si riportano di seguito alcune disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli Allevatori Soci:
A) Diritti degli Allevatori Soci, partecipanti al programma genetico e iscritti al L.G.
Gli allevatori soci dell’ANACRHAI, in regola con le disposizioni contenute negli art.li 7 e 10 dello Statuto, hanno i seguenti diritti:
– Ammissione all’Albo allevamenti e partecipazione al Programma genetico delle Razze.
– Registrazione e iscrizione dei cavalli Haflinger, Noriker e altre Razze nati nei loro allevamenti, nei rispettivi registri del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità previste nel Disciplinare del Programma Genetico e dal Libro Genealogico oltre che secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche.
– Partecipare alle iniziative promosse nell’ambito del Programma genetico e del Libro Genealogico, nel rispetto delle condizioni previste dall’ANACRHAI o dal Disciplinare.
– Disponibilità dei risultati delle valutazioni genetiche dei propri soggetti, effettuate dall’ANACRHAI ai sensi dello specifico Disciplinare, nelle modalità previste dallo stesso.
– Rilascio del documento di identificazione per equidi, provvisto, per gli animali iscritti alle sezioni e registri che lo prevedono nel Programma Genetico, di certificato genealogico, zootecnico, e altre certificazioni, come previsto dal Disciplinare del Programma Genetico del Libro Genealogico e dalle relative Norme Tecniche.
– Accesso ai servizi forniti dall’ANACRHAI, alle condizioni previste dalla stessa.
B) Doveri degli Allevatori Soci partecipanti al programma genetico e iscritti al L.G.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 10 dello Statuto, tutti i Soci dell’ANACRHAI hanno il dovere di rispettare le tutte le disposizioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento Associativo, nel Disciplinare del Programma Genetico e Libro Genealogico e i relativi allegati, oltre alle disposizioni impartite dagli Organi Associativi, dall’Ufficio Centrale, dalla CTC e dagli Organi competenti in materia di sanità animale, in particolare relativamente al benessere animale.
Gli Associati dovranno altresì:
- a) concorrere al finanziamento delle attività dell’Associazione, con le quote stabilite e provvedendo al tempestivo pagamento dei servizi erogati;
- b) ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Programma genetico e del Llibro Genealogico;
- c) fornire agli organi competenti del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- d) sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei rilevamenti in azienda, sino al ripristino delle condizioni suddette.
- e) astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con l’Associazione, con l’U.C. e con i Disciplinari del Programma Genetico e del Libro Genealogico o che possa risultare lesiva per l’ANACRHAI;
- f) fornire dati o campioni biologici dei propri soggetti iscritti al Libro Genealogico, necessari all’ANACRHAI per lo svolgimento del Programma genetico e/o necessari a progetti o altre attività intraprese dalla stessa;
- g) partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali organizzate dall’Ufficio Centrale;
- h) astenersi dal partecipare con i propri soggetti, a manifestazioni morfologiche, raduni o rassegne che non seguono le disposizioni dei Disciplinari ufficiali e delle norme tecniche, non autorizzate dall’U.C.
- i) rendere disponibili i soggetti di particolare valore o interesse genetico per i programmi di miglioramento o tutela delle razze, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalle CTC.
Art. 5 – Comitati di Razza: sistema e modalità di elezione dei delegati e dei candidati agli Organi Associativi da eleggere nell’Assemblea Generale.
Gli allevatori soci partecipano all’assemblea del Comitato di Razza in funzione dell’ubicazione geografica dell’allevamento principale (codice allevamento ASL) e possono votare per l’elezione dei delegati che parteciperanno all’Assemblea Generale in rappresentanza del Comitato di Razza, e per la designazione dei candidati ai diversi Organi Associativi.
Ogni allevatore socio può partecipare ad un solo Comitato di Razza a prescindere dal numero di allevamenti (codici allevamento ASL) posseduti.
I Comitati di Razza sono determinati dal Consiglio Direttivo, e possono essere su base provinciale, regionale, interregionale, o aggregando più regioni limitrofe tra loro e appartenenti alla stessa macro area geografica. La consistenza minima per la costituzione di un Comitato di Razza è di 40 allevamenti iscritti. I comitati territoriali non potranno mai essere in numero superiore al Numero dei Consiglieri (7).
Le convocazioni dei Comitati di Razza sono effettuate mediante i metodi previsti dallo Statuto ivi comprese mail; in ogni caso, ne viene data ampia comunicazione sul sito istituzionale dell’Associazione.
A) Delegati
L’elezione dei delegati avviene, raccolte le candidature in sede di Assemblea del Comitato di Razza, per mezzo di scrutinio segreto nel quale ogni socio allevatore presente esprime un massimo di 2 preferenze. Nel caso in cui la lista dei il numero di candidati contenga nominativi in numero non superiore al massimo dei delegati da eleggere, è ammessa anche l’elezione per acclamazione, se tutta l’Assemblea è concorde. Sono eletti delegati i candidati che nella votazione ottengono il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, il più anziano d’età.
I delegati eletti esprimono in Assemblea Generale i voti loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nell’Assemblea del Comitato di Razza territoriale. I delegati così eletti restano in carica per tutto il mandato fino al successivo rinnovo delle cariche. Non possono essere eletti delegati coloro che partecipano all’Assemblea esclusivamente su delega del Socio. Per ogni Comitato territoriale, viene eletto almeno un supplente che in caso di rassegna dimissioni prende il posto del delegato appartenete al suo Comitato Territoriale.
B) Candidati alle cariche degli organi associativi
Le designazioni dei candidati ai diversi Organi associativi compete alle Assemblee dei singoli Comitati di Razza con le modalità previste dall’Art. 6 del presente regolamento elettorale, così da assicurare piena democraticità e tutela delle minoranze, garantendo ad ogni Comitato di Razza di proporre le proprie candidature per ogni Organo associativo.
I candidati alla carica di Consigliere debbono essere allevatori Soci di ANACRHAI:
- iscritti al Libro Genealogico Nazionale
- partecipanti al Programma genetico da almeno 2 anni, oppure che dimostrino di aver partecipato attivamente negli ultimi 2 anni ad un minimo di due eventi di LG, quali ad esempio Rassegne, Raduni, Mostre, eventi attitudinali e promozionali del Libro Genealogico, con soggetti che possono essere di proprietà anche di un familiare (coniuge o parente in linea parentale diretta entro il 1° grado), il cui allevamento era iscritto al Libro Genealogico e aderente al Programma genetico.
E’ ammessa la candidatura di Soci assenti all’Assemblea del Comitato di Razza, purché gli stessi facciano pervenire all’Assemblea del Comitato di Razza, una dichiarazione di accettazione. Non possono essere candidati coloro che partecipano all’Assemblea esclusivamente su delega del Socio.
Se nell’ambito dell’Assemblea del Comitato di Razza ci fossero più di due candidati per lo stesso Organo Associativo, l’Assemblea del Comitato di Razza procederà a votazione: ogni allevatore socio, riporterà su apposita scheda due nominativi tra quelli candidati. Al termine della votazione saranno candidati dal Comitato di Razza le due persone che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Qualora l’Assemblea fosse d’accordo, la votazione potrà essere fatta anche per alzata di mano.
ANACRHAI provvederà a verificare i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei diversi candidati. In caso di ineleggibilità, subentrerà il primo candidato escluso in ordine ai voti ricevuti; in caso di assenza di candidati da subentrare, sarà mantenuto il solo candidato eleggibile, se presente.
Le liste dei candidati designati dai Comitati di Razza saranno pubblicate sul sito web e pagine social ufficiali di ANACRHAI almeno una settimana prima della data di convocazione dell’Assemblea Generale, riportando nome, cognome e Comitato di Razza designante.
Le liste dei candidati agli Organi associativi dovranno essere disponibili nell’Assemblea Generale
I soci allevatori e i relativi delegati possono partecipare all’Assemblea del Comitato di Razza solo se in regola con il pagamento delle quote e contributi di cui agli articoli 7 e 9 dello statuto associativo, relative all’anno precedente all’anno solare in cui si tiene l’Assemblea, fatta eccezione per i soci che hanno aderito all’Associazione dopo tale data. Sono considerati in regola con i pagamenti, i soci che hanno provveduto al pagamento, alla data in cui viene annunciata la convocazione dell’Assemblea del Comitato di Razza, purché esista evidenza del pagamento e che , in caso di nuovo socio, abbia ricevuto la ratifica di approvazione dal Consiglio Direttivo (attestazione distinta del bonifico, ricevuta bollettino postale).
I soci persona fisica o titolari di ditta individuale, possono farsi rappresentare da un partecipante familiare (coniuge o parente in linea parentale diretta entro il primo grado).
Nelle società di persone il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o da uno dei soci provvisto di delega del rappresentante legale. Enti, Cooperative, Organizzazioni, Associazioni e società con personalità giuridica sono rappresentate dal legale rappresentante.
La convocazione dell’Assemblea del Comitato di Razza avviene mediante avviso da inviare a ciascun socio appartenente a quel Comitato di Razza, attraverso lettera di invito firmata dal Presidente ANACRHAI, inviata per posta, mail o via PEC, almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza e deve indicare: l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea del Comitato di Razza, in prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere pubblicata anche sul sito internet e pagine social dell’Associazione.
Art. 6 –Assemblea Generale: modalità di elezione dei membri elettivi degli Organi sociali.
REGOLAMENTO ELETTORALE
Comitato Territoriale Votazioni Delegati/Consiglieri
Nomina Candidati Delegati :
I soci del Comitato Territoriale scelgono il delegato rappresentante in Assemblea Generale. I soci eleggeranno il loro candidato tramite una scheda elettorale esprimendo ciascuno un massimo di due preferenze sulla scheda elettorale che verrà loro consegnata. Le schede verranno scrutinate e verrà redatta una graduatoria in base ai voti ricevuti.
Verrà designato il/i rappresentante/i di detto Comitato territoriale in Assemblea Generale in base a quanto citato Art. 7.
Nomina Candidati Consiglieri:
Nel Comitato Territoriale vengono nominati dai soci presenti i/il Candidati/o Consigliere/i. Ad ogni socio viene dato una scheda elettorale dove potrà esprimere un massimo di n°2 preferenze. Al termine le schede verranno scrutinate e verrà stilata una graduatoria, Il più votato sarà di diritto eletto come Consigliere ANACRHAI. Il secondo ed eventualmente il terzo classificato, in base a quanti Comitati Territoriali sono presenti, saranno a loro volta votati in Assemblea Generale dai delegati di tutti i Comitati Territoriali per i posti rimanenti per il completamento del Consiglio Direttivo.
1) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere allevatori soci dell’ANACRHAI come indicato all’art.18 dello statuto sociale, e sono in numero 7 (sette) o 9 (nove) a seconda del numero di razze rappresentate.
La composizione del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto Art. 18, dovrà garantire la rappresentatività delle aree geografiche, nel rispetto delle minoranze.
a) Consiglio Direttivo composto da 7 membri:
– Comitati Territoriali maggiori o uguali a 4:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi due per numero di voti. Il primo eletto otterrà di diritto la carica di Consigliere mentre il secondo in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme agli altri secondi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere i restanti consiglieri ( Macroarea Nord e Macro Area Sud).
– Comitati Territoriali uguali a 3:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti. Il primi due eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il terzo in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme agli altri terzi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.
– Comitati Territoriali uguali a 2:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi quattro per numero di voti. Il primi tre eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il quarto in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme al quarto posizionato nelle votazioni dell’altro Comitato Territoriale. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.
b) Consiglio Direttivo composto da 9 membri:
– Comitati Territoriali maggiori o uguali a 5:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi due per numero di voti. Il primo eletto otterrà di diritto la carica di Consigliere mentre il secondo in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme agli altri secondi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere i restanti consiglieri.
– Comitati Territoriali uguali a 4:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti. Il primi due eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il terzo in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme agli altri terzi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.
– Comitati Territoriali uguali a 3:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti che otterranno di diritto la carica di Consigliere.
– Comitati Territoriali uguali a 2:
In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi cinque per numero di voti. Il primi quattro eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il quinto in graduatoria si presenterà all’Assemblea Generale insieme al quinto posizionato nelle votazioni dell’altro Comitato Territoriale. L’Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.
Nel caso in cui in un Comitato di Razza non ci sia il numero richiesto dei Consiglieri, il primo, o unico consigliere eletto sarà nominato Consigliere ANACRHAI e in Assemblea Generale quel comitato non avrà Consiglieri che parteciperanno al/ai posti rimanenti come Consiglieri A.N.A.C.R.HA.I.
Resta fermo l’obbligo che nel Consiglio Direttivo sia eletto almeno un Consigliere che provenga dalla macro area identificata come “Centro Nord” e uno dalla macro area identificata “Centro Sud”.
Le macro aree geografiche individuate sono:
Centro Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria.
Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
All’Assemblea Generale, i delegati potranno esprimere le loro preferenze indicando i nominativi dei candidati prescelti, tra quelli previsti, su apposite schede di voto distribuite in numero pari ai voti spettanti, e/o procedure informatiche, con votazione a scrutinio segreto. Ogni delegato dovrà riportare sulle proprie schede nome e cognome dei candidati prescelti, in numero pari al numero dei candidati da eleggere, solo per i posti rimanenti.
In apertura delle operazioni di voto l’Assemblea nominerà due scrutatori. Terminate le votazioni, il segretario davanti all’ Assemblea, provvederà a stilare la graduatoria del conteggio dei voti di tutti i candidati e in base a quanto previsto dal Regolamento elettorale verranno stabiliti i consiglieri eletti.
In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano d’età.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli mediante l’istituto della cooptazione, sostituendo i componenti venuti a mancare ove possibile in ordine di graduatoria tra i non eletti, nel rispetto della rappresentatività tra aree geografiche come illustrata nel comma 2 del presente articolo. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea elettiva che provvederà a confermarli o a sostituirli.
Per la nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato, dal consigliere più anziano appena eletto, entro i 20 giorni successivi dalla data dell’Assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo.
2) ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica ovvero in forma collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea Generale sulla base di quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto.
In caso di Organo di Controllo in forma monocratica, lo stesso è costituito da un componente dotato dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile ed eletto dall’Assemblea Generale.
Nel caso di Organo di Controllo in forma collettiva lo stesso sarà composto, da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea, che ne determina anche il compenso.
L’elezione dei candidati avverrà a scrutinio segreto. I Delegati dovranno indicare sulla scheda di voto i due nominativi prescelti tra i candidati. I tre membri effettivi saranno scelti tra coloro che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nel numero massimo di uno per ogni Comitato di Razza. Lo stesso principio sarà applicato anche per i due membri supplenti.
Salvo quanto previsto dallo Statuto, non sono eleggibili a membri dell’Organo di controllo:
- a) i soggetti che ricoprono cariche o funzioni in società e/o associazioni che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D.lgs n.52/2018 o che svolgono attività di revisione legale o controlli contabili e/o consulenza per le medesime associazioni;
- b) i soggetti che ricoprono cariche in seno alle associazioni degli allevatori
3) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, è composto da 3 (tre) membri eletti, di cui uno nominato dal MIPAAF e gli altri due eletti dall’Assemblea tra i non associati. Essi, entro 30 giorni dall’elezione, nominano al loro interno il Presidente. La votazione avviene con le modalità prevista per la nomina del presidente dell’Organo di Controllo.
Art. 7 – Attribuzione dei voti
Il Regolamento Associativo definisce nel rispetto del disposto statutario, l’attribuzione dei voti, il sistema e le modalità di votazione dell’Assemblea Generale dell’Associazione.
Ai delegati partecipanti all’Assemblea Generale in rappresentanza di ciascun Comitato di Razza, spetta un numero di voti corrispondente al numero dei soci rappresentati, attribuiti secondo il seguente criterio:
fino a 50 soci allevatori | n. 1 voto |
da 51 a 100 soci allevatori | n. 2 voti |
da 101 a 200 soci allevatori | n. 4 voti |
da 201a 300 soci allevatori | n. 6 voti |
da 301 a 400 soci allevatori | n. 8 voti |
da 401 a 500 soci allevatori | n. 9 voti |
oltre 500 soci allevatori | n. 12 voti |
Secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto relativamente al rispetto delle minoranze, a nessun Comitato di Razza possono essere attribuiti, un numero di voti superiori al 30% del totale dei voti disponibili. In caso di ricalcolo percentuale dei voti da attribuire, verrà assegnato il numero di voti corrispondente dal ricalcolo, arrotondato al valore intero superiore, se il decimale è superiore a 5.
Il numero massimo di delegati assegnati a ciascun Comitato di Razza è di:
- 1 delegato fino a 2 voti;
- 2 delegati da 4 a 8 voti;
- 3 delegati fino da 9 a 12 voti;
Qualora un Comitato di Razza elegga un numero inferiore di delegati rispetto a quelli allo stesso spettante, il/i delegato/i nominati possono comunque esercitare tutti i voti attribuiti al Comitato di Razza stesso.
Il numero di soci allevatori viene stabilito da ANACRHAI sulla base dei dati registrati nell’archivio del Libro Genealogico, facendo riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla data dell’Assemblea.
Art. 8 – Risoluzione delle controversie tra Allevatori e Associazione
Le eventuali controversie tra i Soci e l’Associazione, ad eccezione di quanto già definito nei Disciplinari dei Programmi Genetici e nei Disciplinari del Libro Genealogico, prima di adire alle vie legali, devono obbligatoriamente essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri, come previsto all’art. 24 dello Statuto dell’ANACRHAI.
Il Socio, Allevatore, Organizzazione o Federazione, che intraprenda una controversia con l’Associazione Nazionale o con altro Socio nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, deve inviare all’ANACRHAI, all’attenzione del Consiglio Direttivo e del Direttore, a mezzo raccomandata, e-mail o PEC, formale richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri, riportando nella richiesta, in maniera esaustiva, l’oggetto della controversia e le motivazioni a sostegno della stessa, eventualmente allegando la documentazione comprovante la propria posizione.
L’ANACRHAI provvederà entro il termine di 30 giorni dalla notifica, a trasmettere la documentazione ricevuta ai Componenti del Collegio dei Probiviri. Qualora sia l’Associazione Nazionale ad avviare la controversia verso un Socio, la richiesta al Collegio dei Probiviri deve essere firmata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
Ricevuta la richiesta, il Presidente del Collegio dei Probiviri raccoglie tutte le informazioni che ritiene utili e necessarie, eventualmente sentendo le parti coinvolte.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, raccolte le informazioni necessarie, riunisce il Collegio il quale provvede ad emettere il proprio giudizio che sarà notificato alle parti, e per conoscenza all’ANACRHAI, direttamente dal Presidente del Collegio entro 180 giorni dalla notifica all’Associazione Nazionale.
Il parere dei Probiviri è inappellabile, fatto salvo il diritto delle parti di adire vie legali ordinarie che rimane intatto; ogni Socio, così come ANACRHAI, è obbligato ad attenervisi.
Art. 9 – Nomina dei Componenti dell’Organo di Vigilanza (OdV) o incarico di revisione Legale
Qualora il Consiglio Direttivo o l’Assemblea deliberino l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza o altri incarichi di revisione legale, per tutti i componenti di tali organi valgono le stesse cause di ineleggibilità previste per i componenti dell’Organo di Controllo.
Art.10 – Direttore
Il Direttore, responsabile del libro genealogico nazionale, deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico. È richiesta un’esperienza professionale adeguata e documentata, almeno biennale nel settore del miglioramento genetico degli animali ad interesse zootecnico.
Art. 11 – Codice Etico
Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, non possono effettuare tale attività nel corso del mandato associativo, nemmeno a titolo gratuito.
Art. 12 – Parere del Ministero Competente
Il presente Regolamento è sottoposto al preventivo parere vincolante del Ministero competente.
Art. 13 – Validità, durata e deroghe
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale ed avrà efficacia immediata. Per il primo mandato dall’entrata in vigore del presente Regolamento, agli allevatori di cavalli di Razza Noriker non si applicano le restrizioni previste dall’art. 5 al punto B