La riproduzione animale in Italia è normata dalla Legge 30/91 e dal Regolamento di Esecuzione del Ministero per le Politiche Agricole N° 172 del 13-1-1994; in particolare la fecondazione del Cavallo Haflinger è regolata dal Disciplinare del libro Genealogico, e dalle delibere di CTC in merito all’ammissione degli stalloni in fecondazione.

Ad ogni fecondazione il proprietario della fattrice deve pretendere dal tenutario della stazione di fecondazione o dal centro di fecondazione artificiale il Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) attestante l’avvenuto accoppiamento.

Fatte salve le norme sanitarie e le autorizzazioni regionali, è stabilito quanto segue:

FECONDAZIONE NATURALE

Sono idonei alla riproduzione con fecondazione naturale tutti gli stalloni annualmente che hanoo i requisiti previsti dalle Norme Tecniche (vedi Sezione sito) e dalle delibere di CTC  (vedi Sezione Programma di selezione). Naturalmente questi devono operare in stazioni di fecondazione autorizzate dalla competente Regione e rispettare le norme sanitarie previste dalla Legge 30/1991 e successive integrazioni/modifiche.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME FRESCO O REFRIGERATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale fresco o refrigerato tutti gli stalloni annualmente ritenuti idonei alla riproduzione. Naturalmente questi devono funzionare in centri di produzioni abilitati.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME CONGELATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale congelato gli stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME DI STALLONI DECEDUTI

Per l’utilizzo di materiale seminale proveniente da stalloni deceduti è necessaria la verifica che tali soggetti, se viventi, abbiano i requisiti richiesti agli stalloni viventi. Tale verifica va richiesta ad A.N.A.C.R.HA.I.

PRODUZIONE DI EMBRIONI

Possono essere prodotti embrioni da utilizzare in embrio-transfert solo da fattrici iscritte al Libro Genealogico della Razza Haflinger e da stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati. Il puledro prodotto dell’embrio-transfert, la fattrice donatrice e la fattrice ricevente, dovranno essere sottoposti all’accertamento parentale attraverso DNA con costi a carico dell’allevatore.