FECONDAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE

La riproduzione animale in Italia è normata dalla Legge 30/91 e dal Regolamento di Esecuzione del Ministero per le Politiche Agricole N° 172 del 13-1-1994; in particolare la fecondazione del Cavallo Haflinger è regolata dal Disciplinare di Libro Genealogico, dallo schema di selezione e dalla Delibera di Commissione Tecnica Centrale 31-8-1995 (Regolamento Fecondazione Artificiale).

Ad ogni fecondazione il proprietario della fattrice deve pretendere dal tenutario della stazione di fecondazione o dal centro di fecondazione artificiale il Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) attestante l'avvenuto accoppiamento.

Fatte salve le norme sanitarie e le autorizzazioni regionali, è stabilito quanto segue:

FECONDAZIONE NATURALE

Sono idonei alla riproduzione con fecondazione naturale tutti gli stalloni annualmente ritenuti idonei secondo lo schema di selezione della Razza Haflinger. Naturalmente questi devono operare in stazioni di fecondazione autorizzate dalla competente Regione.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME FRESCO O REFRIGERATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale fresco o refrigerato tutti gli stalloni annualmente ritenuti idonei alla riproduzione secondo lo schema di selezione della Razza Haflinger. Naturalmente questi devono funzionare in centri di produzioni abilitati.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME CONGELATO

Sono idonei alla produzione di materiale seminale congelato i 50 stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati (elenco).

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME DI STALLONI FUNZIONANTI ALL'ESTERO

Per l'utilizzo di materiale seminale prodotto da stalloni Haflinger utilizzati all'Estero è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale di Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Avelignese.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE CON SEME DI STALLONI DECEDUTI

Per l'utilizzo di materiale seminale proveniente da stalloni deceduti è necessaria la verifica che tali soggetti, se viventi, avrebbero i requisiti richiesti agli stalloni viventi.

PRODUZIONE DI EMBRIONI

Possono essere prodotti embrioni da utilizzare in embrio-transfert solo da fattrici iscritte al Libro Genealogico della Razza Haflinger e da stalloni annualmente individuati dal Piano di Accoppiamenti Programmati. Il puledro prodotto dell'embrio-transfert, la fattrice donatrice e la fattrice ricevente, dovranno essere sottoposti all'accertamento parentale attraverso DNA con costi a carico dell'Allevatore (34,20 € cad.).