L'attuale Disciplinare, contenente tutte le norme per il funzionamento del Libro Genealogico, è stato emanato dal Ministero per le Politiche Agricole con Decreto 25-2-1995.
Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger Italia (già Avelignese), istituito cui sensi della legge 29.6.1929, n° 1366 e del DPR 24.7.1977 n.616, è gestito, In conformità all’art.3 della legge 15.1.1991, n.30, dalla Associazione nazionale allevatori cavalli di razza Haflinger Italia (già Avelignese) ANACRHAI -, riconosciuta con D.P.R. n°.637 del 5.10.1974.
Il libro genealogico, regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è libro genealogico di origine della razza. Il riconoscimento o l’approvazione di tutte le altre organizzazioni e associazioni europee che tengono libri genealogici di tale razza è subordinato, ai sensi dell’art.4 della direttiva n.90/427/CEE del 26.6.1990, al rispetto dei principi stabiliti dal presente disciplinare.”
Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della Razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il Cavallo Haflinger, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuoverne la valorizzazione economica attraverso:
- la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione e l’attività ippica , equestre e agrituristica.
Le attività di cui al presente regolamento sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.
L'Associazione Nazionale provvede allo svolgimento delle attività del Libro, mediante:
a) la Commissione Tecnica Centrale
b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico
c) gli Uffici Provinciali
d) il Corpo degli Esperti
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della Razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
La Commissione elegge fra gli Allevatori rappresentanti la Razza, il Presidente ed il Vice Presidente.
I Componenti della Commissione Tecnica, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.
La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Ufficio Centrale provvede:
a) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al funzionamento del Libro Genealogico;
b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare;
c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico.
Gli Uffici Provinciali provvedono:
a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività di loro competenza previste dal presente Disciplinare;
b) al trasmettere i documenti ufficiali del Libro Genealogico a norma dei successivi Artt. 11 e 12.
Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori di Razza, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.
Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Associazione Nazionale di Razza provvederà ad espletare direttamente in via temporanea le anzidette attività. L'Associazione Nazionale di Razza potrà altresì, qualora in una provincia le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo-funzionale lo richiedano, unificare presso l'ufficio Provinciale di una sola A.P.A. le attività di più Uffici provinciali del Libro Genealogico.
La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma dell'Art. 77 del D.P.R. 77/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali a norma dell'Art. 4 del D.P.R. 24-7-1977 N° 616.
Il Corpo degli Esperti è formato da:
- Ispettori di Razza
- Esperti Nazionali di Razza
Gli ispettori di razza sono allevatori e/o tecnici specializzati che non ricoprono cariche elettive in seno ad APA, Federazioni o nell’Associazione nazionale allevatori e che abbiano partecipato al corsi di formazione ANACRHAI, esercitato come esperti nazionali di Razza, nonché svolto un periodo di tirocinio.
Qualora dopo la nomina un ispettore di Razza assuma cariche elettive in APA, Federazione e Associazione nazionale allevatori, verrà sospeso dall’incarico per l’intero periodo del suo mandato; lo stesso ispettore è comunque tenuto, pena la decadenza dall’incarico, a frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall’Ufficio Centrale del libro genealogico.
Gli ispettori di razza sono delegati dall’Associazione nazionale allevatori ad effettuare la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al libro genealogico, l’esame dei puledri da iscrivere al relativo Registro, nonché la valutazione dei cavalli presentati alle mostre e concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.
Gli ispettori nazionali di razza, nominati dall’Associazione nazionale allevatori, hanno il compito di effettuare la valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi non ufficiali.
Per l'ammissione dell'Allevamento al Libro Genealogico, l'Allevatore deve fare esplicita richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del Libro, per il tramite dell'Associazione Provinciale Allevatori, avente nel suo seno la Sezione Equini.
I soggetti da ammettere al Libro Genealogico devono essere in possesso dei caratteri di razza.
Il giudizio di idoneità è pronunciato da una Commissione formata da un Funzionario designato dalla Regione competente per territorio e dall'Ispettore di Razza nominato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia.
L'Allevatore che non ritenga accettabile il giudizio della Commissione di cui sopra, può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva di accogliere il ricorso e di provvedere ad una visita a mezzo di una Commissione di appello composta dal Funzionario Ministeriale incaricato della vigilanza dell'Ufficio Centrale e da un delegato dall'Associazione Nazionale di Razza.
L'Allevatore è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del Libro la nascita di ogni puledro entro 30 giorni, per il tramite delle A.P.A.
L'Ufficio Centrale si riserva l'iscrizione al Registro Puledri previo esame entro 1 anno dalla nascita dei soggetti denunciati.
La visita per l'iscrizione degli Stalloni e delle Fattrici al Libro Genealogico, nonché dei puledri per l'iscrizione nell'apposito Registro, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'Associazione Nazionale in accordo con le A.P.A. e/o Federazioni.
All'atto dell'iscrizione al L.G., i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, saranno marchiati dall'Ispettore di Razza con marchio del quale detiene il brevetto l'Associazione Nazionale di Razza.
Tale marchio sarà applicato secondo le Norme stabilite dalla C.T.C.
Il libro genealogico si articola in:
a) Registro puledri al quale sono ammessi i puledri maschi e femmine fino a 36 mesi di età, nati da genitori iscritti al libro genealogico.
b) Registro stalloni al quale sono ammessi i maschi provenienti dal Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.
c) Registro fattrici al quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.
L’iscrizione di un soggetto al libro genealogico del cavallo Haflinger Italia (già Avelignese) è subordinata a precise condizioni di ascendenza e di identificazione sotto riportate:
a) soggetti nati da padre e madre iscritti al libro genealogico del cavallo Haflinger con almeno cinque generazioni di ascendenti nati e controllati; non è ammessa una percentuale di sangue di altre razze superiore all’ 1,56%;
b) soggetti con spiccati caratteri di razza in armonia con quelli fissati dalle norme tecniche del presente disciplinare, riscontrati dall’ ispettore di razza in sede di rassegna ufficiale.
La Commissione Tecnica Centrale con propria delibera, approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, stabilisce, ove necessario, norme transitorie da applicarsi a seguito di quanto previsto al comma 2
lettera a).
Ai Registri degli stalloni e delle fattrici possono essere ammessi soggetti di età non inferiore ai trenta mesi iscritti in libri genea1ogici esteri riconosciuti ed aventi le caratteristiche genealogiche, morfologiche e attitudinali di cui al comma 2.
Le organizzazioni ed associazioni europee ehe tengono libri genealogici di razza Haflinger sono tenute a rispettare le condizioni di ascendenze e di identificazione di cui al comma 2.
Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere denunziati dai proprietari entro 10 giorni all'Ufficio Centrale per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori.
Il Certificato Genealogico è rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori.
Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato Genealogico originale.
In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'Ufficio Centrale, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO".
Gli Stalloni e le Fattrici che non trasmettono ai discendenti i prescritti caratteri di razza, saranno radiati dal Libro Genealogico.
Per adeguare il funzionamento del Libro Genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti Registri, Moduli e Schede fondamentali:
In particolare il Mod. 1 dovrà pervenire all'A.P.A. entro 30 giorni dalla nascita; sul modello medesimo dovranno essere descritti, a cura dell'Allevatore, i segni particolari del soggetto, o meglio dovrà essere allegata fotografia della testa. Tale foto, tuttavia, dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall'Ispettore di Razza all'atto dell'esame per l'iscrizione definitiva al Registro Puledri.
La foto di cui sopra sarà riportata sul certificato Genealogico del soggetto.
Per quanto concerne il Mod. 5, in caso di monta brada, sarà riportato sul Registro delle Monte, oltre ai dati dello Stallone, il periodo di permanenza dello stesso e gli estremi delle fattrici componenti il gruppo ad esso assegnato.
Su richiesta dell’alevatore per i soggetti iscritti nel Registro dei puledri e debitamente marchiati sulla coscia sinistra,l’Uificio Centrale del libro genealogico può rilasciare il Documtmto genealogico e Libretto segnaletico pet l’identificazione del cavallo - Passaporto equino - che ha valenza di certificato di nascita ed origine della razza Haflinger Italia.
L'Allevatore che ha ottenuto l'ammissione dei propri soggetti al Libro Genealogico si impegna:
Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:
In sede centrale con:
In sede Provinciale o regionale con:
Le norme tecniche, di cui all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici corrispondenti ai caratteri della Razza e disciplinano la scelta e l'iscrizione dei soggetti, fanno parte integrante del presente Disciplinare.
Registri, Certificati, Moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia hanno valore Ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri, contraffagga i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Le "Norme Tecniche" che stabiliscono lo standard della Razza, che fissano i requisiti genetici morfologici e funzionali, e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione, vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale, e devono essere approvate dal Ministero delle politiche argicole e forestali.
Il Ministero delle politiche argicole e forestali può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, di propria iniziativa o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.
Tali modifiche entrano in vigore dalla data del D.M. di approvazione da parte del Ministero delle Risorse Agricole - Alimentari e Forestali.