ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER ITALIA

già Avelignese

 

Riconosciuta giuridicamente

con D.P.R. n. 637 del 5-10-1974

 

 

S t a t u t o

 

 

 

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

 

 

Art. 1

 

L’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia – già Avelignese – A.N.A.C.R.HA.I., con sede in Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 4, legalmente costituita il 20 Dicembre 1971 è regolato dal presente Statuto.

 

Art. 2

           

            L’Associazione è aderente all’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) di cui accetta lo Statuto.

 

Art. 3

                       

            L’Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale. La sua durata è illimitata.

 

Art. 4

 

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, ed alla diffusione degli equini di razza Haflinger.

 

Particolarmente :

 

1)     Provvede all’espletamento del lavoro di miglioramento della razza e, previa autorizzazione del Mi.P.A.F., istituisce il Libro Genealogico della razza Haflinger e ne provvede al deposito dei marchi relativi e cura il funzionamento e la gestione sotto la sorveglianza del Ministero stesso;

2)     Promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali e Regionali competenti, con Istituti di ricerca e di sperimentazione;

3)     Adempie ai compiti ed alle funzioni delegate dagli Organi di Governo Centrale o Regionale o dall’A.I.A.;

4)     Promuove ed organizza Manifestazioni Zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati dagli allevamenti, integrandole e sviluppandole ai fini economici;

5)     attua il miglioramento e la valorizzazione economica delle produzioni, curandone la difesa economica, nelle forme previste dalla Legge;

6)     cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

7)     promuove ed attua ogni attività intesa alla valorizzazione della razza

 

 

 

DEI SOCI

 

 

 

Art. 5

 

Possono far parte dell’Associazione quali associati:

 

a)      Le Associazioni o Federazioni Provinciali Allevatori, comprendenti la sezione allevatori d'equini e comunque gli organismi provinciali che agiscono nel settore

 

Art. 6

 

I Soci che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell’Associazione stessa,  dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo

Contro la deliberazione negativa può, entro un mese dalla recezione della comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncia inappellabilmente.

 

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

 

1)     copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’organizzazione richiedente;

2)     copia del regolamento della sezione specializzata;

3)     comunicazione sull’entità del patrimonio equino di razza Haflinger complessivamente rappresentato dagli allevatori soci

 

In tali comunicazioni devono essere precisati:

 

a)      il numero dei riproduttori (stalloni, fattrici);

b)     il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico

c)      il numero complessivo degli equini allevati.

Ogni socio ha diritto ad avere da un minimo di 1 (un) voto ad un massimo di 32 (trentadue) voti in rapporto all’entità dei capi iscritti al Libro Genealogico in base alla seguente tabella:

 

 

 

 

 

 

                                   Fino a 50 soggetti                                            voti   1

                                   da     51 a   100 soggetti                                  voti   2

                                   da   101 a   200 soggetti                                  voti   3

                                   da   201 a   300 soggetti                                  voti   4

                                   da   301 a   400 soggetti                                  voti   5

                                   da   401 a   500 soggetti                                  voti   6

                                   da   501 a 1000 soggetti                                  voti 12

                                   da 1001 a 1500 soggetti                                  voti 18

                                   da 1501 a 2000 soggetti                                  voti 24

                                   oltre 2000                                                       voti 32

 

 

 

                            

QUOTE DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTI ANNUALI

 

 
Art. 7

 

            Ogni socio deve versare :

 

a)      una quota di iscrizione “una tantum” uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall’Assemblea dei Soci;

b)     una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuiti ad ogni socio secondo l’art. 6 il cui ammontare sarà stabilito dall’Assemblea;

c)      quote annuali per le esigenze di attività nel campo della selezione da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall’Assemblea

 

 

DIRITTI SOCIALI

 

 

Art. 8

 

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all’art. 7.

 

 

 

OBBLIGHI DEI SOCI

 

Art. 9

 

           

L’adesione all’Associazione comporta:

 

a)      l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Associazione;

b)     l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell’Associazione.

 

 

Art. 10

 

            La qualità di associato si perde:

 

a)      per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con il preavviso di tre mesi dalla fine dell’esercizio sociale in corso, tramite lettera raccomandata, al Comitato Direttivo;

b)     per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;

c)      per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per la ammissione.

 

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nel caso in cui al punto a); dall’Assemblea dei Soci, invece, su proposta del Comitato, nei casi di cui ai punti b) e c), sentito il parere dei Probiviri, limitatamente al caso b).

 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa.

Le quote ed i contributi di cui all’Art. 7 non sono rivalutabili, né possono essere trasferiti ad altri.

     

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11

 

 

            Gli organi dell’Associazione sono:

 

a)      l’Assemblea Generale

b)     il Comitato Direttivo

c)      il Presidente

d)     il Collegio dei Sindaci

e)      i Probiviri.

 

 

DELL’ASSEMBLEA

 

 

Art. 12

 

L’Assemblea Generale è composta dai Presidenti degli Enti Soci di cui all’art. 5, i quali possono farsi rappresentare dai Presidenti delle sezioni o da altri delegati.

L’Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci o dei Soci rappresentanti almeno un decimo del numero totale dei soci.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ai singoli soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

           

 

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro socio.

La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.

 

 

Art. 13

 

L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti  presenti o rappresentati.

            Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie, è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentata almeno i tre quarti ¾ dei voti.

            Per la messa in liquidazione dell’Associazione e per la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessaria la maggioranza di almeno ¾ (tre/quarti) dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente.

Le elezioni delle cariche sociali vanno sempre  effettuate con schede segreta. Pure con scheda segreta vanno prese le deliberazioni per le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 14

 

            L’Assemblea in apertura, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano fra quelli presenti.

            Il Presidente dell’Associazione o chi ne fa le veci constatato che l’Assemblea è validamente costituita la invita a nominarsi il proprio Presidente.

            Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Associazione e, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

 

Art. 15

 

            Spetta all’Assemblea

 

a)      nominare i membri elettivi del  Comitato direttivo;

b)     nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;

c)      l’approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche il bilancio consuntivo e di quello preventivo;

d)     tracciare l’azione che deve svolgere l’Associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;

e)      la determinazione, anche in forma forfetaria, delle quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e l’emolumento ai Sindaci;

f)       deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto,

g)      la determinazione delle quote di cui all’art. 7 punti a) e b)

 

 

 

COMITATO DIRETTIVO

 

Art. 16

 

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 15 (quindici) componenti eletti dall’Assemblea fra i soci dell’Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Comitato Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo, persone che la Presidenza ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti previsti all’ordine del giorno.

            Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell’Associazione e, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

 

 

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

 

Art. 17

 

         Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

 

 

 

a)      nominare il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;

b)     deliberare sull’ammissione e sul recesso dei soci a norma degli art. 6 e 10 lettera a;

c)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

d)     deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione

e)      determinare l’organico del personale ed il relativo trattamento economico

f)       nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;

g)      amministrare il patrimonio sociale;

h)      predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa annui, che insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno proposti all’approvazione dell’Assemblea, e successivamente comunicati all’Associazione Italiana Allevatori;

i)        deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

l)   ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea

m)    designare i rappresentanti degli allevatori in seno alle Commissioni Tecniche Centrali del Libro Genealogico;

n)      proporre all’Assemblea le quote di cui all’art. 7 punti a) e b), nonché determinare le quote di cui al medesimo art. 7 punto c).

 

Art. 18

 

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione od anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

            Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

            Il presidente dell’Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano fra i presenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

            Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

            I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso senza, giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Comitato Direttivo stesso; il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

            Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

 

Art. 19

 

         La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita.

            A detti componenti spetta, da parte dell’Associazione, il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria giornaliera da fissarsi dall’Assemblea.

 

 

 

DEL PRESIDENTE

 

Art. 20

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vicepresidenti espressamente delegato.

            Il Presidente da le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

            Il Presidente convoca i rappresentanti degli Allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale  del Libro Genealogico tutte le volte che si renderà necessario in ordine al mandato ad esso attribuito.

 

 

COLLEGIO DEI SINDACI

 

Art. 21

 

 

            Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e gli altri due membri effettivi ed i due supplenti saranno eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per Legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell’Associazione; verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti d’ufficio necessari per l’espletamento del suo compito.

            Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

            Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consuntivo alle riunioni dell’Assemblea e Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

            Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, e su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione.

            I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea, a norma dell’art. 15.

            I Sindaci durano in carica tre anni.

 

PROBIVIRI

 

Art. 22

  

            Qualsiasi vertenza fra i soci, e fra questi e l’Associazione, nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, è devoluta all’esame di un Collegio di Probiviri.

            Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri  come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall’Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

 

PATRIMONIO SOCIALE – FONDO DI ESERCIZIO

 

 

Art. 23

 

             Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

 

a)      dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 7 lettera a).

b)     dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Associazione.

Per tutti i beni viene tenuto l’inventario.

 

 

Art. 24

 

Il fondo di esercizio è costituito:

a)      dalle quote annuali (art. 7 comma b e c)

b)     dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva;

c)      da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

d)     dagli interessi del patrimonio.

 

 

 

 

 

Art. 25

 

            L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, e coincide con l’anno solare.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre per quanto previsto dall’art. 17 (diciassette) lettera h), all’Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

            Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio non potrà dare luogo ad utili.

            Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte dalla legge.

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 26

 

Qualora il Comitato Direttivo ravvisi l’opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, deve convocare l’Assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito.

 

Art. 27

 

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione, con l’osservanza della maggioranza di cui all’art. 21 (ventuno) c.c., il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 (tre), comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 28

 

            In caso di controversia è competente il Foro di Firenze.

 

Art. 29

 

            Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.