DISCIPLINARE
DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI
RAZZA
HAFLINGER ITALIA
Art. 1
Il libro genealogico
Il libro genealogico, regolato dal
presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è libro
genealogico di origine
CAPITOLO
I
ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 2
Il Libro Genealogico rappresenta lo
strumento per il miglioramento selettivo
- la produzione di soggetti
resistenti e nevrili per l'equitazione e l’attività ippica,
equestre e
agrituristica.
Le attività di cui al presente regolamento
sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la
vigilanza
Art. 3
L'Associazione Nazionale provvede allo
svolgimento
a)
b) l'Ufficio Centrale
c) gli Uffici
Provinciali
d)
il Corpo degli Esperti
Art. 4
Della Commissione Tecnica Centrale
fanno parte:
- 1
Rappresentante
- 3
Rappresentanti degli Allevatori di Cavalli di Razza Haflinger nominati
dall'Associazione Nazionale Allevatori di Razza;
- 3 Funzionari, tecnici esperti in ippicoltura, Rappresentanti degli Assessorati
- Il Presidente
- 1
Esperto di zootecnia nominato dal Ministero
- 1 Rappresentante
- partecipa con
diritto di voto alle riunioni
- Il Direttore
I Componenti
In relazione agli
argomenti da trattare, il Presidente
La convocazione
Le riunioni
In
caso di assenza o impedimento
Le
Di ogni
riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 5
L'Ufficio Centrale provvede:
a) all'espletamento dei
compiti relativi alla realizzazione
b) al rilascio dei
documenti ufficiali
c)
alla pubblicazione periodica
Art. 6
Gli Uffici Provinciali provvedono:
a) espletare, sul piano
provinciale, le attività di loro competenza previste dal presente Disciplinare;
b)
atrasmettere i documenti ufficiali
Le Associazioni Provinciali
Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale
Allevatori di Razza, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli
Uffici Provinciali
Qualora non si
verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Associazione Nazionale
di Razza provvederà ad espletare direttamente in via temporanea le anzidette
attività. L'Associazione Nazionale di Razza potrà altresì, qualora in una
provincia le condizioni
La tenuta
Art. 7
Il Corpo degli Esperti è formato da:
- Ispettori di Razza
- Esperti Nazionali di
Razza
Gli ispettori di razza sono allevatori e/o tecnici
specializzati che non ricoprono cariche elettive in
seno ad APA,
Federazioni o nell’Associazione
Nazionale Allevatori e che abbiano partecipato al corsi di formazione
ANACRHAI, esercitato come esperti nazionali di Razza, nonché svolto un periodo
di tirocinio.
Qualora dopo la
nomina un ispettore di Razza assuma cariche elettive in APA, Federazione e
Associazione nazionale allevatori, verrà sospeso dall’incarico per l’intero
periodo
Gli ispettori di razza sono
Gli ispettori nazionali di razza, nominati dall’Associazione nazionale allevatori, hanno il compito di effettuare la valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi non ufficiali.
CAPITOLO
II
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO
GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 8
Per l'ammissione
I soggetti da ammettere al Libro
Genealogico devono essere in possesso dei caratteri di
razza.
Il giudizio di idoneità
è pronunciato da una Commissione formata da un Funzionario designato dalla
Regione competente per territorio e dall'Ispettore di Razza nominato
dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger.
L'Allevatore che non ritenga
accettabile il giudizio
Art.
9
L'Allevatore è
tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale
L'Ufficio
Centrale si riserva l'iscrizione al Registro Puledri previo esame entro 1 anno
dalla nascita dei soggetti denunciati.
Art. 10
La visita per l'iscrizione degli
Stalloni e
All'atto
Tale marchio sarà applicato secondo le
Norme stabilite dalla C.T.C.
Art. 11
Il libro genealogico si articola in:
a) Registro puledri al quale sono ammessi i puledri maschi e femmine fino a 36 mesi di
età, nati da genitori iscritti al libro genealogico.
b) Registro stalloni al quale sono ammessi i maschi provenienti dal
Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.
c) Registro fattrici al quale sono ammesse le femmine provenienti dal
Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.
L’iscrizione di un soggetto al libro
genealogico
a) soggetti nati da padre e
madre iscritti al libro genealogico
b) soggetti con spiccati caratteri di razza
in armonia con quelli fissati dalle norme tecniche
Ai Registri degli stalloni e
Le organizzazioni ed associazioni
europee ehe tengono libri genealogici di razza Haflinger sono tenute a rispettare
le condizioni di ascendenze e di identificazione di
cui al comma 2.
Art. 12
Il passaggio di proprietà o la morte
dei soggetti iscritti debbono essere denunziati dai
proprietari entro 10 giorni all'Ufficio Centrale per il tramite
Il Certificato Genealogico è
rilasciato dall'Ufficio Centrale
Per lo stesso soggetto è rilasciato un
solo Certificato Genealogico originale.
In caso di smarrimento, debitamente
denunciato dall'interessato all'Ufficio Centrale, potrà essere rilasciato un
secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola
"DUPLICATO".
Art. 13
Gli Stalloni e le Fattrici che non
trasmettono ai discendenti i prescritti caratteri di razza, saranno radiati dal
Libro Genealogico.
CAPITOLO
III
SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 14
Per adeguare il funzionamento
- Mod. 1
(Dichiarazione di Nascita)
- Mod. 2
(Registro Puledri)
- Mod. 3
(Scheda - Registro Genealogico Stalloni)
- Mod. 4
(Scheda - Registro genealogico Fattrici)
- Mod. 5
(Registro
- Mod. 6
(Avviso di Vendita o Morte)
- Mod. 7
(Schede Valutazione Morfologica Lineare)
In particolare il Mod. 1 dovrà
pervenire all'A.P.A. entro 30 giorni dalla nascita; sul mo
La foto di cui
sopra sarà riportata sul certificato Genealogico del soggetto.
Per quanto
concerne il Mod.
Su richiesta
CAPITOLO
IV
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO
DEL LIBRO
Art. 15
L'Allevatore che ha ottenuto
l'ammissione dei propri soggetti al Libro Genealogico
si impegna:
1) ad
osservare il presente Disciplinare nonché le
disposizioni impartite per il funzionamento del Libro;
2)
a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote
stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori, in
armonia con le direttive dell'Ufficio Centrale del Libro.
3) a
sottoporre tutte
le cavalle dell'Allevamento al controllo della produzione per tutta la durata
della loro carriera;
4)
ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denuncie, partecipazioni a
mostre o ad altre manifestazioni del Libro Genealogico;
5)
a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie
sul suo allevamento;
6) a condurre
i soggetti iscritti alle rassegne.
Art. 16
Al finanziamento del Libro Genealogico
si provvede:
In sede centrale con:
a) quote
contributive versate dalle Associazioni Regionali o Provinciali degli Allevatori;
b)
proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per Certificati Genealogici e
per gli altri documenti Ufficiali;
c) contributi
in applicazione di leggi in materia zootecnica;
d) altri
eventuali proventi.
In sede
Provinciale o regionale con:
a) quote
contributive versate dagli Allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali o Regionali
per l'espletamento delle attività del
Libro Genealogico;
b) contributi
in applicazione di leggi in materia zootecnica;
c) altri
eventuali proventi.
CAPITOLO
V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 17
Le norme tecniche, di cui
all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici
corrispondenti ai caratteri della Razza e disciplinano la scelta e l'iscrizione
dei soggetti, fanno parte integrante del presente Disciplinare.
Art. 18
Registri, Certificati, Moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente
Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione
Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia hanno valore Ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri,
contraffagga i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso
indebito, è perseguito a norma di legge.
Art. 19
Le "Norme Tecniche" che
stabiliscono lo standard della Razza, che fissano i
requisiti genetici morfologici e funzionali, e che disciplinano l'iscrizione
dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo
svolgimento della selezione, vengono emanate dalla Commissione Tecnica
Centrale, e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole
e forestali.
Art. 20
Il Ministero delle politiche agricole
e forestali può
apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, di propria iniziativa o
su proposta della Commissione Tecnica Centrale.
Tali modifiche entrano in vigore dalla
data del D.M. di approvazione da parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
Allegato "A"
NORME TECNICHE
SELEZIONE
La selezione si propone di
valorizzare le doti di docilità, resistenza, nevrilità, attitudine all'attività
ippica ed equestre, agrituristica e di campagna, e sportiva in genere,
attraverso la scelta di stalloni e fattrici che trasmettono geneticamente
queste caratteristiche alla discendenza.
CARATTERI TIPICI
AREA
DI ALLEVAMENTO
a) Area di Origine:
territorio
b) Area di espansione:
tutto il
territorio nazionale, in particolare
nelle zone
collinari e
montane
CONFORMAZIONE
Tipico cavallo
mesomorfo di aspetto distinto, di forme armoniche,
solide, corrette; giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Temperamento
docile ma sufficientemente energico con buona disposizione all'attività
dinamica con equilibrio tra velocità
MANTELLO
Sauro
nelle sue varie gradazioni, preferibilmente dorato; ciuffo, criniera e coda con
crini abbondanti, sottili, lisci e preferibilmente chiari.
Arti
preferibilmente senza balzane.
TESTA
Piuttosto
leggera, asciutta, ben attaccata, molto espressiva; leggera depressione al
limite aborale
inframascellare ben aperto,
asciutto; orecchie non lunghe, mobili, ben attaccate; occhi vivaci, espressivi,
con arcate orbitali ben disegnate.
COLLO
Piramidale non
eccessivamente voluminoso di adeguata lunghezza, di
direzione intermedia (45 gradi) con attacco leggero alla testa ed armonicamente
unito al tronco
GARRESE
Evidente,
asciutto prolungato verso il dorso.
DORSO
Di
adeguata
lunghezza, sostenuto, muscoloso, ben diretto.
LOMBI
Larghi, brevi,
muscolosi e ben
attaccati alla groppa.
GROPPA
Lunga, ampia,
muscolosa, mediamente inclinata.
CODA
Ben attaccata e fornita di
abbondanti crini.
PETTO
Ampio
con masse muscolari ben evidenti, sterno ben disceso tra i gomiti; visto di
profilo a margine convesso e ben carenato.
SPALLA
Lunga ben
inclinata, muscolosa e aderente al tronco.
TORACE
Largo, alto,
profondo, provvisto di costole arcuate lunghe ed oblique.
VENTRE
Ben conformato
e sostenuto.
COSCIA E NATICA
Muscolosa
anche verso la regione
PIEDE
Piede ben
conformato, con zoccolo sano, resistente, preferibilmente pigmentato.
ARTI
Parte libera degli arti relativamente breve, con ottime masse muscolari;
articolazioni ampie e nette, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo
stinco; arto posteriore molto muscoloso
con garretto robusto, asciutto,
netto e
ben diretto;
stinchi brevi ed asciutti con tendini ben distaccati, pastoie robuste e ben
dirette; appiombi regolari.
ANDATURE
Regolari,
energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato; gli arti si muovono
con oscillazioni regolari con forte spinta propulsiva
DATI BIOMETRICI AD
ALMENO 30 MESI
|
DATI BIOMETRICI |
||
|
|
MISURE - MASCHI |
|
|
Altezza al garrese |
137 |
= |
|
Circonferenza toracica |
165 |
= |
Stinco
|
18 |
22 |
|
|
||
|
|
MISURE-FEMMINE
|
|
|
Altezza al garrese |
137 |
= |
|
Circonferenza toracica |
155 |
= |
Stinco
|
17 |
21 |
VALUTAZIONE
L'Ispettore di Razza dopo avere
descritto l'aspetto morfologico attraverso il Metodo di Valutazione Lineare,
riporta nell'apposito spazio riservato
- Caratteri tipici, distinzione
- Armonia generale
- Arti e appiombi
- Andature, impulso
- (Valutazione Generale)
Alle voci di cui sopra possono venire attribuite le seguenti qualifiche:
QUALIFICA CLASSE
Ottimo Ia/O
Molto buono Ib/MB
Buono IIa/B
Discreto IIb/D
Sufficiente III/S
Insufficiente N.I.
L'Ispettore di Razza al
fine di individuare la classe
Verranno esclusi dal Libro Genealogico quei soggetti che non
raggiungono anche in una sola voce la qualifica di SUFFICIENTE.
Le fattrici funzionanti negli allevamenti aderenti al
L.G. e provenienti dal Registro dei Puledri italiano, debbono avere
riportato la qualifica finale
di almeno SUFFICIENTE.
I
maschi per poter essere iscritti al Registro Stalloni debbono
possedere uno dei seguenti requisiti:
a - se provenienti
dal Registro Puledri
italiano o provenienti
da LG estero riconosciuto appartenente a Paese UE:
a-1) avere i requisiti previsti dall’Art.11 punto a)
a-2) essere
figli di fattrici con qualifica morfologica finaledi almeno BUONO;
a-3) aver ottenuto la qualifica morfologica finale
dialmeno BUONO;
a-4) ottenere un
indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente
dalla C.T.C.
b
- se provenienti da un Libro Genealogico
riconosciuto di
un Paese
extra UE:
b-1) avere i requisiti genealogici previsti all’Art.
11, punto a);
b-2) aver ottenuto la qualifica di almeno MOLTO BUONO;
b-3) ricevere un
indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente
dalla C.T.C.
L'ispettore di Razza firma la scheda
di valutazione compilata in triplice copia di cui una va consegnata
all'allevatore ed una all'A.P.A. di competenza.
DIFETTI DI TIPO MORFOLOGICO E GENETICO
AL LIBRO GENEALOGICO
Costituzione eccessivamente linfatica,
tronco disarmonico; testa grossolana e pesante con orecchie lunghe e cadenti,
occhi piccoli con arcate
orbitali pesanti,
diametri traversali deficienti, costato piatto, appiombi eccessivamente
difettosi; eccessiva estensione
Comportano
altresì l'esclusione dalla iscrizione tutte le
anomalie di riconosciuta base ereditaria, in particolare:
- ernia
ombelicale
- difetti di
dentatura: prognatismo e brachignatismo
- lussazione
congenita
-
criptorchidismo congenito
- anomalie
malformazioni
riconosciute
Tali anomalie
ereditarie devono essere diagnosticate da un veterinario il cui referto sarà
allegato alla scheda anagrafica e descrittiva
RICORSI
Il giudizio
È possibile presentare ricorsi
sull'esclusione dall'iscrizione solo ed esclusivamente per le anomalie
ereditarie.
Le modifiche al presente Disciplinare
d'iniziativa
Quelle proposte dall'A.N.A.C.R.HA.I., previo conforme parere
Le modifiche anzidette entrano in
vigore dalla data
Disciplinare
M O S T R E
Art. 1
L'Associazione Nazionale Allevatori
Cavalli di Razza Haflinger Italia, di intesa con
........................... organizza a ........... il ........... una Mostra riservata ai cavalli di Razza Haflinger iscritti
al Libro Genealogico Nazionale.
Art. 2
Sono ammessi alla Mostra solo i
Cavalli iscritti al Libro Genealogico Nazionale
- Soggetti
adulti già definitivamente iscritti al L.G.N.
- Puledri e
puledre iscritti al registro Nazionale dei Puledri
Art. 3
I soggetti
saranno raggruppati nelle seguenti sezioni e categorie:
|
SEZIONE I - MASCHI |
|
SEZIONE II - FEMMINE |
|
Cat. 1 - Puledri 18 mesi |
|
Cat. 1 - Puledre 18 mesi |
|
Cat. 2 -
Puledri 30 mesi
|
|
Cat.
2 - Puledre 30 mesi |
|
Cat. 3 -
Stalloni fino a 5
anni |
|
Cat.
3 - Fattrici fino a 5 anni |
|
Cat. 4
-Stalloni da 5 a10 anni |
|
Cat.
4 - Fattrici da |
|
Cat. 5 -
Stalloni oltre 10 anni |
|
Cat. 5 -
Fattrici oltre 10 anni |
Art. 4
Allo scopo di mettere
in evidenza i riproduttori maschi che abbiano trasmesso ai discendenti
caratteri positivi, potranno essere svolti i Concorsi di cui appresso,
riservati ai soggetti iscritti alla Mostra:
GRUPPI OMOTIPICI (Maschili e Femminili)
Costituiti da almeno
5 soggetti
Nel caso che
alla formazione
CAMPIONATO NAZIONALE STALLONI
Riservato agli
Stalloni che abbiano partecipato alla Mostra in una
Allo stallone
primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo
di Campione
Art. 5
Le
domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno
pervenire all’Ufficio Centrale per il tramite
La
quota di iscrizione è stabilita, di volta in volta,
dall’Ente Organizzatore.
Con la presentazione
Art. 6
I cavalli iscritti alla Mostra
dovranno trovarsi a ........... (indirizzo e luogo)
per le ore ...........
Art. 7
I cavalli iscritti alla Mostra
dovranno essere suddivisi nel Catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in
ordine crescente di età.
Il Catalogo
sarà predisposto dall'Ufficio centrale
Art. 8
Tutti i cavalli partecipanti alla Manifestazione
dovranno essere accompagnati dal previsto Documento di Identificazione
ove figurino i trattamenti profilattici e le eventuali prove sanitarie
richieste e da emanarsi di volta in volta da parte
Art. 9
Apposito personale incaricato dall’Ufficio Centrale
Art. 10
La custodia, il foraggiamento e la
presentazione degli animali restano affidati agli Espositori, il personale di
custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.
Art. 11
L'Associazione che organizza dovrà
stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile.
Art. 12
La valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più
Giudici designati dall’ufficio Centrale
Non
possono fare parte
Il giudizio è inappellabile.
Art. 13
La valutazione deve avvenire alla
presenza
Il giudizio
dovrà essere motivato pubblicamente.
Art. 14
I cavalli partecipanti verranno
presentati a mano, in filetto o capezza, inizialmente in gruppo, e
successivamente, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione
morfologica, piazzati.
Di seguito, i cavalli ,verranno
presentati, sempre alla mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e
I presentatori dei soggetti dovranno vestire tenuta
formale. E' consentita la presenza di una seconda persona con l'aiuto
Art. 15
Il giudizio di
ciascun soggetto risulterà dal verbale redatto per
ogni categoria. Tutti i soggetti saranno dichiarati di: - I^, II^ e III^
Classe, ed elencati in ordine di
classifica.
Alla
fine saranno proclamati un Campione e un Campione di
riserva, terzo, quarto e quinto classificato e, messi gli altri concorrenti in
ordine di merito elencati in ordine di classifica.
Art. 16
I risultati conseguiti dai singoli
soggetti partecipanti alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente
Disciplinare devono essere trascritti nelle schede
Art. 17
In osservanza alle normative vigenti sui diritti
degli animali è fatto divieto d’uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale
temperamento dei cavalli.
E’
vietato l’uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica
che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in
altre localizzazioni.
E’
vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo
scopo di aumentare l’espressività
E’
vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli
occhi.
E’ vietata la rasatura dei peli all’interno
Art. 18
Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da
parte
E’
vietato presentare soggetti con una tosatura recente
E’
vietato l’uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli.
Art. 19
L'Ente
organizzatore non risponde di eventuali errori che
possono essere stati fatti nella compilazione
Art. 20
I reclami di qualsiasi natura sono
presi in considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e
presentati entro sei ore dal verificarsi
Le decisioni
prese in merito dall'Ente Organizzatore sono definitive ed insindacabili.
Art. 21
L'Ente organizzatore si riserva di
emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico organizzativo
che riterrà opportune.
Esse avranno
valore pari al presente Disciplinare.