DISCIPLINARE

DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA

HAFLINGER ITALIA

 

Art. 1

Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger Italia (già Avelignese), istituito cui sensi della legge 29.6.1929, n° 1366 e del DPR 24.7.1977 n.616, è gestito, In conformità all’art.3 della legge 15.1.1991, n.30, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia (già Avelignese) — A.N.A.C.R.HA.I. -, riconosciuta con D.P.R. n°.637 del 5.10.1974.

Il libro genealogico, regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è libro genealogico di origine della razza. Il riconoscimento o l’approvazione di tutte le altre organizzazioni e associazioni europee che tengono libri genealogici di tale razza è subordinato, ai sensi dell’art.4 della direttiva n.90/427/CEE del 26.6.1990, al rispetto dei principi stabiliti dal presente disciplinare.”

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

             Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della Razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il Cavallo Haflinger, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuoverne la valorizzazione economica attraverso:

- la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione e l’attività ippica,  

  equestre e agrituristica.

 Le attività di cui al presente regolamento sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.

Art. 3

          L'Associazione Nazionale provvede allo svolgimento delle attività del Libro, mediante:

a) la Commissione Tecnica Centrale

b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico

c) gli Uffici Provinciali

d) il Corpo degli Esperti

Art. 4

          La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della Razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

          Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

-  1 Rappresentante del Ministero delle politiche agricole e  forestali dei servizi  zootecnici;

-  3 Rappresentanti degli Allevatori di Cavalli di Razza Haflinger nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori di Razza;

- 3 Funzionari, tecnici  esperti in ippicoltura, Rappresentanti  degli Assessorati  delle Regioni nelle quali la Razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro Genealogico (la nomina di tali Funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali dell'Agricoltura);

-   Il Presidente dell'Associazione Nazionale di Razza;

-  1 Esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle politiche agricole e  forestali su proposta dell'Associazione Nazionale di Razza;

- 1 Rappresentante del Ministero della Sanità - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;

-   partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il Funzionario del Ministero delle politiche agricole e  forestali  incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

-  Il Direttore dell'Associazione Nazionale di Razza o un suo delegato,  partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

          La Commissione elegge fra gli Allevatori rappresentanti la Razza, il Presidente ed il Vice Presidente.

          I Componenti della Commissione Tecnica, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

          La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

          In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

          La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

          Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente.

 

 

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

          Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

          L'Ufficio Centrale provvede:

a)  all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al  funzionamento del Libro Genealogico;

b)   al rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare;

c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico.

Art. 6

          Gli Uffici Provinciali provvedono:

a)  espletare, sul piano provinciale, le attività di loro competenza previste dal presente Disciplinare;

b) atrasmettere i documenti ufficiali del Libro Genealogico a norma dei successivi Artt. 11 e 12.

          Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori di Razza, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.

          Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Associazione Nazionale di Razza provvederà ad espletare direttamente in via temporanea le anzidette attività. L'Associazione Nazionale di Razza potrà altresì, qualora in una provincia le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo funzionale lo richiedano, unificare presso l'ufficio Provinciale di una sola A.P.A. le attività di più Uffici provinciali del Libro Genealogico.

          La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma dell'Art. 77 del D.P.R. 77/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura svolta secondo le direttive impartite  dal Ministero delle politiche agricole e  forestali a norma dell’art.4 della legge 15.1.1991 n.30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

            Il Corpo degli Esperti è formato da:

-  Ispettori di Razza

-  Esperti Nazionali di Razza

            Gli ispettori di razza sono allevatori e/o tecnici specializzati che non ricoprono cariche  elettive  in  seno  ad  APA,  Federazioni  o  nell’Associazione

 

 

Nazionale Allevatori e che abbiano partecipato al corsi di formazione ANACRHAI, esercitato come esperti nazionali di Razza, nonché svolto un periodo di tirocinio.

            Qualora dopo la nomina un ispettore di Razza assuma cariche elettive in APA, Federazione e Associazione nazionale allevatori, verrà sospeso dall’incarico per l’intero periodo del suo mandato; lo stesso ispettore è comunque tenuto, pena la decadenza dall’incarico, a frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall’Ufficio Centrale del libro genealogico.

Gli ispettori di razza sono delegati dall’Associazione nazionale allevatori ad effettuare la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al libro genealogico, l’esame dei puledri da iscrivere al relativo Registro, nonché la valutazione dei cavalli presentati alle mostre e concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.

Gli ispettori nazionali di razza, nominati dall’Associazione nazionale allevatori, hanno il compito di effettuare la valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi non ufficiali.

 

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

 

Art. 8

          Per l'ammissione dell'Allevamento al Libro Genealogico, l'Allevatore deve fare esplicita richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del Libro, per il tramite dell'Associazione Provinciale Allevatori, avente nel suo seno la Sezione Equini.

          I soggetti da ammettere al Libro Genealogico devono essere in possesso dei caratteri di razza.

          Il giudizio di idoneità è pronunciato da una Commissione formata da un Funzionario designato dalla Regione competente per territorio e dall'Ispettore di Razza nominato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger.

          L'Allevatore che non ritenga accettabile il giudizio della Commissione di cui sopra, può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva di accogliere il ricorso e di provvedere ad una visita a mezzo di una Commissione di appello composta dal Funzionario Ministeriale incaricato della vigilanza dell'Ufficio Centrale e da un delegato dall'Associazione Nazionale di Razza.

 

 

 

 

 

 

 Art. 9

L'Allevatore è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del Libro la nascita di ogni puledro entro 30 giorni, per il tramite delle A.P.A.

L'Ufficio Centrale si riserva l'iscrizione al Registro Puledri previo esame entro 1 anno dalla nascita dei soggetti denunciati.

Art. 10

          La visita per l'iscrizione degli Stalloni e delle Fattrici al Libro Genealogico, nonché dei puledri per l'iscrizione nell'apposito Registro, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'Associazione Nazionale in accordo con le A.P.A. e/o Federazioni.

          All'atto dell'iscrizione al L.G., i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, saranno marchiati dall'Ispettore di Razza con marchio del quale detiene il brevetto l'Associazione Nazionale di Razza.

          Tale marchio sarà applicato secondo le Norme stabilite dalla C.T.C.

Art. 11

            Il libro genealogico si articola in:

a)  Registro puledri al quale sono ammessi i puledri maschi e femmine fino a 36 mesi di età, nati da genitori iscritti al libro genealogico.

b)  Registro stalloni al quale sono ammessi i maschi provenienti dal Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

c) Registro fattrici al quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

L’iscrizione di un soggetto al libro genealogico del cavallo Haflinger Italia (già Avelignese) è subordinata a precise condizioni di ascendenza e di identificazione sotto riportate:

    a) soggetti nati da padre e madre iscritti al libro genealogico del cavallo   Haflinger con almeno cinque generazioni di ascendenti nati e controllati; non è ammessa una percentuale di sangue di altre razze superiore all’ 1,56%;

    b) soggetti con spiccati caratteri di razza in armonia con quelli fissati dalle norme tecniche del presente disciplinare, riscontrati dall’ ispettore di razza in sede di rassegna ufficiale.

La Commissione Tecnica Centrale con propria delibera, approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, stabilisce, ove necessario, norme transitorie da applicarsi a seguito di quanto previsto al comma 2 – lettera a).

Ai Registri degli stalloni e delle fattrici possono essere ammessi soggetti di  età  non  inferiore  ai  trenta  mesi  iscritti  in  libri  genealogici  esteri riconosciuti ed aventi le caratteristiche genealogiche, morfologiche e attitudinali di cui al comma 2.

Le organizzazioni ed associazioni europee ehe tengono libri genealogici di razza Haflinger sono tenute a rispettare le condizioni di ascendenze e di identificazione di cui al comma 2.

Art. 12

          Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere denunziati dai proprietari entro 10 giorni all'Ufficio Centrale per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori.

          Il Certificato Genealogico è rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori.

          Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato Genealogico originale.

          In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'Ufficio Centrale, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO".

Art. 13

          Gli Stalloni e le Fattrici che non trasmettono ai discendenti i prescritti caratteri di razza, saranno radiati dal Libro Genealogico.

 

CAPITOLO III

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 14

          Per adeguare il funzionamento del Libro Genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti Registri, Moduli e Schede fondamentali:

- Mod. 1 (Dichiarazione di Nascita)

- Mod. 2 (Registro Puledri)

- Mod. 3 (Scheda - Registro Genealogico Stalloni)

- Mod. 4 (Scheda - Registro genealogico Fattrici)

- Mod. 5 (Registro delle Monte)

- Mod. 6 (Avviso di Vendita o Morte)

- Mod. 7 (Schede Valutazione Morfologica Lineare)

          In particolare il Mod. 1 dovrà pervenire all'A.P.A. entro 30 giorni dalla nascita; sul modello medesimo dovranno essere descritti, a cura dell'Allevatore, i segni particolari del soggetto, o meglio dovrà essere allegata fotografia della testa. Tale foto, tuttavia, dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall'Ispettore di Razza all'atto dell'esame per l'iscrizione definitiva al Registro Puledri.

La foto di cui sopra sarà riportata sul certificato Genealogico del soggetto.

Per quanto concerne il Mod. 5, in caso di monta brada, sarà riportato sul Registro delle Monte, oltre ai dati dello Stallone, il periodo di permanenza dello stesso e gli estremi delle fattrici componenti il gruppo ad esso assegnato.

Su richiesta dell’alevatore per i soggetti iscritti nel Registro dei puledri e debitamente marchiati sulla coscia sinistra,l’Uificio Centrale del libro genealogico può rilasciare il Documtmto genealogico e Libretto segnaletico pet l’identificazione del cavallo - Passaporto equino - che ha valenza di certificato di nascita ed origine della razza Haflinger Italia.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO

Art. 15

          L'Allevatore che ha ottenuto l'ammissione dei propri soggetti al Libro Genealogico si impegna:

1) ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro;

2) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori, in armonia con le direttive dell'Ufficio Centrale del Libro.

3) a sottoporre  tutte le cavalle dell'Allevamento al controllo della produzione per tutta la durata della loro carriera;

4) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denuncie, partecipazioni a mostre o ad altre manifestazioni del Libro Genealogico;

5) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul suo allevamento;

6) a condurre i soggetti iscritti alle rassegne.

Art. 16

          Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:

In sede centrale con:

a) quote contributive versate dalle Associazioni Regionali o    Provinciali degli Allevatori;

b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per Certificati Genealogici e per gli altri documenti Ufficiali;

c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;

d) altri eventuali proventi.

 

 In sede Provinciale o regionale con:

a) quote contributive versate dagli Allevatori direttamente alle    Associazioni Provinciali o Regionali per l'espletamento delle    attività del Libro Genealogico;

b) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;

c) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 17

            Le norme tecniche, di cui all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici corrispondenti ai caratteri della Razza e disciplinano la scelta e l'iscrizione dei soggetti, fanno parte integrante del presente Disciplinare.

Art. 18

          Registri, Certificati, Moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia hanno valore Ufficiale.

          Chiunque sottragga, alteri, contraffagga i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 19

          Le "Norme Tecniche" che stabiliscono lo standard della Razza, che fissano i requisiti genetici morfologici e funzionali, e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione, vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale, e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole e  forestali.

Art. 20

          Il Ministero delle politiche agricole e  forestali può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, di propria iniziativa o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.

          Tali modifiche entrano in vigore dalla data del D.M. di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e  forestali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato "A"

del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo di Razza Haflinger Italia

 

NORME TECNICHE

 

SELEZIONE

 

La selezione si propone di valorizzare le doti di docilità, resistenza, nevrilità, attitudine all'attività ippica ed equestre, agrituristica e  di campagna, e sportiva in genere, attraverso la scelta di stalloni e fattrici che trasmettono geneticamente queste caratteristiche alla discendenza.

La C.T.C. definisce i metodi e gli strumenti necessari al rilievo dei dati da utilizzare per la valutazione genetica degli individui e delibera circa l'utilizzo dei riproduttori entro il Libro Genealogico.

CARATTERI TIPICI

AREA DI ALLEVAMENTO

a)  Area di Origine: territorio della provincia di Bolzano

b)  Area di espansione: tutto  il  territorio  nazionale, in  particolare  nelle  zone  

     collinari e montane

CONFORMAZIONE

Tipico cavallo mesomorfo di aspetto distinto, di forme armoniche, solide, corrette; giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Temperamento docile ma sufficientemente energico con buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura  e potenza dello sforzo.

MANTELLO

Sauro nelle sue varie gradazioni, preferibilmente dorato; ciuffo, criniera e coda con crini abbondanti, sottili, lisci e preferibilmente chiari.

Arti preferibilmente senza balzane.

TESTA

Piuttosto leggera, asciutta, ben attaccata, molto espressiva; leggera depressione al limite aborale della regione nasale; narici grandi e mobili; canale

inframascellare ben aperto, asciutto; orecchie non lunghe, mobili, ben attaccate; occhi vivaci, espressivi, con arcate orbitali ben disegnate.

 

 

 

COLLO

Piramidale non eccessivamente voluminoso di adeguata lunghezza, di direzione intermedia (45 gradi) con attacco leggero alla testa ed armonicamente unito al tronco

GARRESE

Evidente, asciutto prolungato verso il dorso.

DORSO

Di adeguata lunghezza, sostenuto, muscoloso, ben diretto.

LOMBI

Larghi, brevi, muscolosi e  ben attaccati alla groppa.

GROPPA

Lunga, ampia, muscolosa, mediamente inclinata.

CODA

Ben attaccata  e fornita di abbondanti crini.

PETTO

Ampio con masse muscolari ben evidenti, sterno ben disceso tra i gomiti; visto di profilo a margine convesso e ben carenato.

SPALLA

Lunga ben inclinata, muscolosa e aderente al tronco.

TORACE

Largo, alto, profondo, provvisto di costole arcuate lunghe ed oblique.

VENTRE

Ben conformato e sostenuto.

COSCIA E NATICA

Muscolosa anche verso la regione della gamba.

PIEDE

Piede ben conformato, con zoccolo sano, resistente, preferibilmente pigmentato.

ARTI

Parte libera degli arti relativamente breve, con ottime masse muscolari; articolazioni ampie e nette, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco; arto  posteriore molto muscoloso con garretto  robusto, asciutto, netto  e

 

 

 

ben diretto; stinchi brevi ed asciutti con tendini ben distaccati, pastoie robuste e ben dirette; appiombi regolari.

ANDATURE

Regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato; gli arti si muovono con oscillazioni regolari con forte spinta propulsiva del treno posteriore.

 

DATI  BIOMETRICI  AD  ALMENO  30  MESI

                                                  DATI   BIOMETRICI  

 

MISURE -  MASCHI

 

Altezza al garrese

137

=

Circonferenza toracica

165

=

Stinco

18

22

 

  

  MISURE-FEMMINE

 

Altezza al garrese

137

=

Circonferenza toracica

155

=

Stinco

17

21

 

VALUTAZIONE

          L'Ispettore di Razza dopo avere descritto l'aspetto morfologico attraverso il Metodo di Valutazione Lineare, riporta nell'apposito spazio riservato della scheda il giudizio dei seguenti elementi:

- Caratteri tipici, distinzione

- Armonia generale

- Arti e appiombi

- Andature, impulso

- (Valutazione Generale)

          Alle voci di cui sopra possono venire attribuite le seguenti qualifiche:

          QUALIFICA         CLASSE

 

          Ottimo                     Ia/O

          Molto buono             Ib/MB

          Buono                      IIa/B

          Discreto                   IIb/D

          Sufficiente                III/S

          Insufficiente              N.I.

L'Ispettore di Razza al fine di individuare la classe del soggetto emette una VALUTAZIONE FINALE espressa anch'essa con le suddette qualifiche.

Verranno esclusi dal Libro Genealogico quei soggetti che non raggiungono anche in una sola voce la qualifica di SUFFICIENTE.

Le fattrici funzionanti negli allevamenti aderenti al L.G. e provenienti dal Registro dei Puledri italiano, debbono  avere  riportato    la qualifica finale di almeno  SUFFICIENTE.

 I maschi per poter essere iscritti al Registro Stalloni debbono possedere uno dei seguenti requisiti:

a -  se   provenienti   dal   Registro   Puledri  italiano  o  provenienti   da  LG    estero riconosciuto appartenente a Paese UE:

a-1)  avere i requisiti previsti dall’Art.11 punto a) del  Disciplinare di LG;

a-2)  essere  figli di fattrici con qualifica morfologica finaledi almeno BUONO;                              

a-3)  aver ottenuto la qualifica morfologica finale dialmeno BUONO;                                     

a-4)  ottenere un indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente             

        dalla C.T.C.

b -  se provenienti da  un  Libro  Genealogico  riconosciuto  di  un  Paese

      extra UE:

b-1)  avere i requisiti genealogici previsti all’Art. 11,  punto  a);

b-2)  aver ottenuto la qualifica di almeno  MOLTO BUONO;

b-3)  ricevere un indice genetico superiore ad una soglia indicata annualmente 

        dalla C.T.C.

          L'ispettore di Razza firma la scheda di valutazione compilata in triplice copia di cui una va consegnata all'allevatore ed una all'A.P.A. di competenza.

 

DIFETTI DI TIPO MORFOLOGICO E GENETICO

LA CUI PRESENZA PRECLUDE L'ISCRIZIONE

AL LIBRO GENEALOGICO

 

          Costituzione eccessivamente linfatica, tronco disarmonico; testa grossolana e pesante con orecchie lunghe e cadenti, occhi piccoli con arcate

orbitali pesanti, diametri traversali deficienti, costato piatto, appiombi eccessivamente difettosi; eccessiva estensione delle balzane (una balzana altissimo calzata, due balzane alto calzate, tre balzane medio calzate, quattro balzane) e soverchia ampiezza delle macchie alla testa; occhio gazzuolo; macchie bianche e rabicanature eccessivamente diffuse; evidente presenza di crini neri alla criniera ed alla coda.

Comportano altresì l'esclusione dalla iscrizione tutte le anomalie di riconosciuta base ereditaria, in particolare:

- ernia ombelicale

- difetti di dentatura: prognatismo e brachignatismo

- lussazione congenita della rotula (crampo rotuleo)

- criptorchidismo congenito

- anomalie dello zoccolo; dimensioni ineguali, piedi  piatti, piedi  rampini e  altre

  malformazioni riconosciute       

Tali anomalie ereditarie devono essere diagnosticate da un veterinario il cui referto sarà allegato alla scheda anagrafica  e descrittiva del soggetto. 

 

RICORSI

 

          Il giudizio dell'Ispettore Nazionale di Razza nominato dall'ANACRHAI è insindacabile.

          È possibile presentare ricorsi sull'esclusione dall'iscrizione solo ed esclusivamente per le anomalie ereditarie.

          La C.T.C. nominerà in tal caso una Commissione che si pronuncerà con giudizio insindacabile.

 

          Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

          Quelle proposte dall'A.N.A.C.R.HA.I., previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del L.G. devono essere trasmesse al M.R.A.A.F. entro 60 giorni dalla data della delibera di C.T.C.

          Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al M.R.A.A.F. , nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest’ ultimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico

M O S T R E

 

 

Art. 1

          L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia, di intesa con ........................... organizza a ........... il ........... una Mostra riservata ai cavalli di Razza Haflinger iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

          La Mostra avrà luogo sotto il controllo dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

 

Art. 2

          Sono ammessi alla Mostra solo i Cavalli iscritti al Libro Genealogico Nazionale della Razza Haflinger con i seguenti requisiti:

- Soggetti adulti già definitivamente iscritti al L.G.N.

- Puledri e puledre iscritti al registro Nazionale dei Puledri

 

Art. 3

I soggetti saranno raggruppati nelle seguenti sezioni e categorie:

 

SEZIONE  I - MASCHI

 

SEZIONE  II - FEMMINE

Cat. 1 - Puledri 18 mesi

 

Cat. 1 - Puledre 18 mesi

Cat. 2 - Puledri 30 mesi       

 

Cat. 2 - Puledre 30 mesi

Cat. 3 - Stalloni fino a  5 anni

 

Cat. 3 - Fattrici fino a 5 anni

Cat. 4 -Stalloni da 5 a10 anni

 

Cat. 4 - Fattrici da 5 a 10anni

Cat. 5 - Stalloni oltre 10 anni

 

Cat. 5 - Fattrici oltre 10 anni

 

Art. 4

          Allo scopo di mettere in evidenza i riproduttori maschi che abbiano trasmesso ai discendenti caratteri positivi, potranno essere svolti i Concorsi di cui appresso, riservati ai soggetti iscritti alla Mostra:

GRUPPI OMOTIPICI (Maschili e Femminili)

          Costituiti da almeno 5 soggetti del medesimo sesso, figli dello stesso Stallone.

Nel caso che alla formazione del Gruppo abbiano contribuito più Allevatori, il trofeo, segno distintivo della vittoria nel Concorso, sarà assegnato all'Allevatore che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso.

CAMPIONATO NAZIONALE STALLONI

          Riservato agli Stalloni che abbiano partecipato alla Mostra in una delle tre precedenti edizioni. I soggetti saranno presentati singolarmente a mano.

Allo stallone primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo di Campione del Cavallo Haflinger per l'anno in corso.

Art. 5

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all’Ufficio Centrale per il tramite dell’Ufficio Provinciale competente inderogabilmente entro il ……….......................

La quota di iscrizione è stabilita, di volta in volta, dall’Ente Organizzatore.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l’Allevatore accetta senza riserve il Regolamento della Manifestazione.

Art. 6

          I cavalli iscritti alla Mostra dovranno trovarsi a ........... (indirizzo e luogo) per le ore ........... del giorno ........... e permanervi fino alle ore ........... del ..............................................................

Art. 7

          I cavalli iscritti alla Mostra dovranno essere suddivisi nel Catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in ordine crescente di età.

Il Catalogo sarà predisposto dall'Ufficio centrale del Libro Genealogico Nazionale.

Art. 8

Tutti i cavalli partecipanti alla Manifestazione dovranno essere accompagnati dal previsto Documento di Identificazione ove figurino i trattamenti profilattici e le eventuali prove sanitarie richieste e da emanarsi di volta in volta da parte dell’Associazione Nazionale e delle Autorità Sanitarie competenti.

 

Art. 9

Apposito personale incaricato dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvederà alla identificazione di ogni singolo soggetto mediante controllo dei dati segnaletici e la lettura del microchip, e conseguentemente  provvederà ad assegnare il corrispondente numero di testiera.

 

Art. 10

          La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori, il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.

Art. 11

          L'Associazione che organizza dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

Art. 12

La valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più Giudici designati dall’ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

Non possono fare parte della giuria i proprietari di soggetti partecipanti alla Manifestazione.

Il giudizio è inappellabile. 

Art. 13

          La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati in recinti preclusi a qualsiasi persona che non sia Giudice Effettivo, salvo il personale di custodia.

Il giudizio dovrà essere motivato pubblicamente.

Art. 14

I cavalli partecipanti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, inizialmente in gruppo, e successivamente, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione morfologica, piazzati.

Di seguito, i cavalli ,verranno presentati, sempre alla mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto. 

I presentatori dei soggetti dovranno  vestire tenuta formale. E' consentita la presenza di una seconda persona con l'aiuto della frusta per accompagnare il cavallo nella presentazione nel triangolo.

Art. 15

Il giudizio di ciascun soggetto risulterà dal verbale redatto per ogni categoria. Tutti i soggetti saranno dichiarati di: - I^, II^ e  III^ Classe, ed  elencati in ordine di classifica.

Alla fine saranno proclamati un Campione e un Campione di riserva, terzo, quarto e quinto classificato e, messi gli altri concorrenti in ordine di merito elencati in ordine di classifica.

Art. 16

          I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente Disciplinare devono essere trascritti nelle schede del Libro Genealogico Nazionale e riportati sui Documenti di Identificazione.

Art. 17

In osservanza alle normative vigenti sui diritti degli animali è fatto divieto d’uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale temperamento dei cavalli.

E’ vietato l’uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni.

E’ vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare l’espressività del cavallo.

E’ vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi.

E’ vietata la rasatura dei peli all’interno del padiglione auricolare.

Art. 18

Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, è vietato l’uso di sostanze decoloranti sui crini col fine di schiarirne la naturale colorazione.

E’ vietato presentare soggetti con una tosatura recente del mantello (meno di un mese).

E’ vietato l’uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli.

 

Art. 19

L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del Catalogo.

Art. 20

          I reclami di qualsiasi natura sono presi in considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e presentati entro sei ore dal verificarsi della causa che  li origina.

Le decisioni prese in merito dall'Ente Organizzatore sono definitive ed insindacabili.

Art. 21

          L'Ente organizzatore si riserva di emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico organizzativo che riterrà opportune.

Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.